Sono già due anni che ho fatto testamento. Veramente, sai? Tanto a fare testamento non si muore mica prima!”. La battuta è tratta da 8 e 1/2 , capolavoro di Fellini, ed è pronunciata da Carla (Sandra Milo). A voler essere sinceri nasconde un’indiscutibile verità.

Al di là dell’aspetto “superstizioso”, il testamento consente ad ogni cittadino (purché non minore o interdetto) di destinare tutto o parte del patrimonio secondo la propria insindacabile volontà, impedendo così alla “legge” di operare secondo ben precise e prestabilite norme.

E – si badi – non vi è alcuna formula sacramentale da rispettare: sono sufficienti carta e penna e qualche minuto del proprio tempo. Il nostro Codice civile, infatti, dispone che i requisiti necessari ed imprescindibili per la redazione di un valido testamento olografo siano soltanto l’autografia (ovvero la scrittura di proprio pugno), la data e la sottoscrizione al termine delle disposizioni.

Merita spendere due parole in più sul significato di olografia/autografia: essa non significa altro che la scrittura di proprio pugno. Ne consegue che non saranno considerati validi i testamenti battuti al computer o a macchina o scritti da terze persone: la conseguenza è la loro nullità.

A questo punto potrebbe sorgere il dubbio che chi è impossibilitato a scrivere per qualsivoglia ragione non possa fare testamento. In realtà il nostro ordinamento prevede un’altra forma di testamento, il testamento pubblico, redatto da notaio alla presenza di due testimoni. In questo modo chiunque abbia capacità di agire e sia pienamente in grado di intendere e di volere ma abbia problemi fisici tali per cui non gli è possibile scrivere potrà manifestare le proprie ultime volontà dinanzi al notaio, che le ridurrà per iscritto in atto pubblico, dove col termine “pubblico” si fa semplicemente riferimento alla valenza probatoria (“sino a querela di falso”) dell’atto: il contenuto del testamento rimarrà sempre e comunque segreto sino all’apertura della successione. Rimane ferma in ogni caso la possibilità per chiunque di preferire il testamento pubblico al testamento olografo.

Caratteristica peculiare del testamento è la sua revocabilità sino all’ultimo istante di vita. Qualunque sia la forma prescelta (olografo o pubblico), un successivo testamento può sempre revocare il precedente: pertanto un testamento olografo ben potrà revocare un precedente testamento pubblico e viceversa. L’essenziale è che la volontà di revocare il precedente testamento sia espressa o anche tacita (se nel precedente testamento è nominato erede Tizio e nel successivo Caio, è evidente che le due disposizioni contrastino ed il successivo testamento prevale sul precedente).

Venendo ora a trattare del contenuto del testamento, occorre in prima battuta rilevare che pochi sono i limiti imposti al testatore: le disposizioni possono avere contenuto patrimoniale e non patrimoniale.

Tra le disposizioni patrimoniali, la nomina dell’erede o degli eredi riveste primaria importanza ma è possibile attribuire anche singoli beni ai beneficiari: in questo caso costoro non sono qualificabili come eredi ma come legatari. A titolo esemplificativo, il testatore potrebbe attribuire il suo intero patrimonio ad un soggetto e lasciare singoli beni identificati ad altre persone: è frequente lasciare somme di denaro ad enti di beneficenza o ad associazioni senza fini di lucro, come è altrettanto frequente beneficiare con un lascito in denaro un ente ecclesiastico.

Ancora, il testatore potrebbe voler dividere autonomamente il proprio patrimonio tra gli eredi attribuendo loro singoli beni ed evitando così che insorgano liti una volta aperta la successione.

Tra le disposizioni non patrimoniali si annoverano il riconoscimento di figlio e le cosiddette disposizioni inerenti la propria salma, quali l’indicazione del luogo di sepoltura o la manifestazione della volontà di farsi cremare oppure ancora il consenso all’espianto dei propri organi.

Si è detto che pochi sono i limiti imposti alla libertà del testatore: tra questi, se il testamento lede i diritti di un legittimario, costui potrà agire in giudizio per rendere inefficaci le disposizioni.

La legge tutela infatti alcune categorie di familiari, detti legittimari, riservando agli stessi una quota di eredità – la “legittima” – anche contro un’eventuale volontà del defunto espressa per testamento. Questi soggetti sono i discendenti (figli e nipoti), gli ascendenti (genitori, nonni, e così via) ed il coniuge: il calcolo che dovrà essere effettuato per verificare la lesione di legittima è complesso e deve comprendere le eventuali donazioni effettuate in vita dal testatore ed i debiti sussistenti all’apertura della successione.

È possibile diseredare uno stretto congiunto? Se si tratta di un legittimario non si ritiene ammissibile, per gli altri parenti vi è stata qualche sentenza di Cassazione che l’ha consentita. Del resto il grande attore inglese Peter Ustinov ha acutamente osservato “quando un testatore non vi ha lasciato niente, probabilmente vi voleva risparmiare le imposte di successione”.

Alessandro Sampò

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