Ultreya et suseya, adjuva nos Deus

Mese: Marzo 2020 (Pagina 2 di 6)

Coronavirus e proroga scadenza dei documenti

Con il decreto “Cura Italia” sono state concesse alcune proroghe importanti:

PATENTE (nuova scadenza: 31.08.2020)

La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente 17/3/2020 è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento. Art. 104 Decreto Legge 18 del 17.03.2020 (G.U. 70 del 17.03.2020)

REVISIONE (nuova scadenza: 31.10.2020)

In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo. Art. 92 c. 4 Decreto Legge 18 del 17.03.2020 (G.U. 70 del 17.03.2020)

DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E D’IDENTITÀ (nuova scadenza: 31.08.2020)

La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente al 17/3/2020 è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.Art. 104 Decreto Legge 18 del 17.03.2020 (G.U. 70 del 17.03.2020)

FOGLIO ROSA (nuova scadenza: 30.06.2020)

Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida con scadenza compresa tra il 1 febbraio e il 30 aprile 2020 sono prorogate fino al 30 giugno 2020.Art. 1 c. 2 MIT – Decreto Dirigenziale 10 marzo 2020, prot. n. 50

CQC (nuova scadenza: 30.06.2020)

Le carte di qualificazione del conducente, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogati, per il trasporto sul territorio nazionale, fino al 30 giugno 2020. Art. 1 MIT – Decreto Ministeriale 10 marzo 2020, prot. n. RU 8409 File avviso 9/2020

CFP (nuova scadenza: 30.06.2020)

I certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogati, per il trasporto sul territorio nazionale, fino al 30 giugno 2020. Art. 1 MIT – Decreto Ministeriale 10 marzo 2020, prot. n. RU 8409 File avviso 9/2020

PERMESSO PROVVISORIO GUIDA (comm. medica) (nuova scadenza: 30.06.2020)

Fino al 30 giugno 2020, è prorogato, senza oneri per l’utente, il permesso provvisorio di guida rilasciato ai sensi dell’art. 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, nel caso in cui la commissione medica locale, nel giorno fissato per l’accertamento sanitario ai sensi dell’art. 119 del codice della strada, non abbia potuto riunirsi a causa della situazione di emergenza sanitaria in atto. Art. 1 MIT Decreto Ministeriale 108 del 11.03.2020

DIVIETO CIRCOLAZIONE TRASP. INTERNAZIONALE (nuova scadenza: 15/22.03.2020)

Il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell’anno 2020, di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 12 dicembre 2019, n. 578, è sospeso per i giorni 15 marzo e 22 marzo e limitatamente ai veicoli che effettuano servizi di trasporto merci internazionale sino a successivo provvedimento. Art. 1 MIT Decreto Ministeriale 115 del 13.03.2020

Nuovo decesso a Pecetto e dati del contagio

Purtroppo abbiamo avuto notizia che è venuto a mancare anche il nostro concittadino Ilario Perotti. Tutti noi ci stringiamo attorno ai Famigliari e partecipiamo autenticamente al loro dolore.

Moltissimi Pecettesi hanno chiesto (anche al sottoscritto) di conoscere non certo il nominativo dei contagiati ma l’attuale situazione della diffusione del contagio sul territorio. 

Poiché tali dati possono anche aiutare a veicolare il messaggio di “stare a casa“, ho chiesto sia all’ASL di Chieri sia alla Regione di conoscere i dati aggiornati (io ho una comunicazione ormai datata).

Sono in attesa di un riscontro dall’azienda sanitaria mentre la Regione mi ha subito scritto che “i dati vengono inoltrati giornalmente dalla Protezione Civile ai Comuni che hanno i casi confermati“. Sarebbe quindi opportuno che il Sindaco renda noto alla popolazione tali dati, non certo per una curiosità da rotocalco quanto per rendere consapevoli i Pecettesi della reale situazione sanitaria del nostro paese e poter agire responsabilmente.

In attesa di aggiornarvi vi riporto alcuni dati offerti dall’Istituto Superiore della Sanità poiché permette un migliore inquadramento del problema in quanto spiega quali sono le persone più esposte al rischio di contrarre in forme molto gravi CoVid-2019 (la malattia causata dal Coronavirus: è sempre bene ricordare che il virus, di per sé, non è una malattia, e che lo si può avere in corpo senza conseguenze).

L’età

Scrive l’ISS che l’età media dei pazienti deceduti è 81 anni: e che ci sono 20 anni di differenza tra l’età media dei deceduti e quella dei pazienti positivi al virus. La maggior parte dei decessi — 42.2% — si è avuta nella fascia di età tra 80 e 89 anni; il 32.4% dei decessi erano tra 70 e 79; l’8.4% erano tra 60 e 69; il 2.8% tra 50 e 59 e il 14.1% sopra i 90 anni. Le donne decedute dopo aver contratto il virus hanno un’età più alta degli uomini. L’età mediana per le donne è 83.4, l’età mediana per gli uomini è 79.9.

Il sesso

I pazienti morti dopo esser risultati positivi al Coronavirus sono in maggioranza uomini.

Le patologie preesistenti

In più di due terzi dei casi i morti con il Coronavirus avevano tre o più patologie preesistenti: il numero medio di patologie osservate è di 3.4. Con maggior precisione: il 15.5% del campione non presentava patologie, o ne aveva una soltanto; il 18.3% ne presentava 2; il 67.2% ne presentava 3 o più patologie. L’ipertensione era presente nel 74,6% del campione, seguita dalla cardiopatia ischemica (70,4%) e dal diabete mellito (33,8%).

Qui di seguito invece pubblichiamo la grafica dell’evoluzione del contagio in Piemonte secondo i dati della Protezione Civile:

Raccomandate e multe: due novità del decreto “Cura Italia”

Il decreto 17/3/2020 n. 18, pubblicato oggi e denominato “Cura Italia“, contiene moltissime misure a sostegno (si fa per dire) dell’economia, misure di massima già note perché segnalate dai media sulla base delle bozze fuoriuscite in questa settimana. Ma vi sono due novità che nessuno ha posto in evidenza e che interessano concretamente noi tutti. Tali due novità sono contenute nell’art. 108.

Consegna delle raccomandate

Per tutelare sia i lavoratori del servizio postale sia i destinatari degli invii postali da oggi e sino al al 30 giugno 2020, i postini porteranno le raccomandate, i pacchi e le notifiche senza dover raccogliere la firma dei destinatari. Quindi, d’ora in poi (e sino al 30 giugno) troveremo nella cassetta l’avviso lasciato dal postino, avviso con il quale ci si dovrà recare alle Poste per il ritiro della missiva o del pacco.

Pagamento delle multe

L’art. 108 agevola coloro che durante il periodo di emergenza Coronavirus riceveranno una multa per violazione alle norme di circolazione stradale.

Sino ad oggi, il trasgressore aveva la possibilità di pagare in misura ridotta del 30% rispetto al minimo della sanzione pecuniaria applicata, purché ciò avvenisse entro 5 giorni dalla data di notifica del verbale, o dalla rilevazione dell’infrazione se c’è stata la contestazione immediata.

Ora il decreto legge appena varato estende questo termine a 30 giorni, allo scopo di contenere la diffusione del contagio, per evitare spostamenti durante il periodo di emergenza epidemiologica di persone che altrimenti sarebbero costrette ad uscire per pagare i bollettini.

La norma di favore si applica per tutte le contravvenzioni per le quali è ammesso il pagamento in misura ridotta che saranno notificate o contestate a partire da oggi e sino al 31 maggio 2020. Non si escludono ulteriori proroghe se l’emergenza Covid-19 dovesse perdurare.

Quindi, anche se sulla contravvenzione vi sono termini diversi si può pagare in misura ridotta del 30% se si paga entro 30 giorni (e non 5).

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